Il contratto di apprendistato, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, è un contratto di lavoro a contenuto formativo che ha lo scopo di formare i giovani non per la singola attività lavorativa, ma per il mercato del lavoro.
Sono previste 3 tipologie di contratti:
- contratto di apprendistato diretto al compimento del diritto e dovere di istruzione e formazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante con finalità di una qualificazione tecnico-professionale;
- contratto di apprendistato per l’acquisizione di diploma o alta formazione.
In ogni caso il contratto di apprendistato presenta
caratteristiche comuni:
- può essere utilizzato in tutti i settori di attività;
- il numero complessivo di apprendisti assunti deve essere inferiore al numero di maestranze specializzate e qualificate presenti in azienda;
- il contratto deve essere stipulato in forma scritta con l'indicazione della qualifica da acquisire e del tipo di prestazione d'opera da effettuare;
- deve essere realizzato un progetto formativo individuale;
- l'assunzione deve essere comunicata al centro per l'impiego competente entro i cinque giorni successivi;
- la categoria di inquadramento dell'apprendista non deve essere inferiore per più di due livelli, alla categoria che spetta ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle al cui è finalizzato il conseguimento del contratto;
- in corso di rapporto, il datore di lavoro non può recedere dal contratto in assenza di giusta causa o di giustificato motivo;
- terminato il periodo di apprendistato, il datore può recedere liberamente (previo preavviso ex art. 2118 c.c.);