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Somministrazione, o lavoratori in prestito

Lo schema contrattuale del contratto di somministrazione di lavoro prevede, come nel lavoro interinale, l'interazione di tre diversi soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore.

E', quindi, previsto l’utilizzo di due tipologie contrattuali:

  • un contratto di somministrazione di natura commerciale, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore;
  • un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore.
Il somministratore è un soggetto regolarmente autorizzato a svolgere l'attività e iscritto nell'apposita sezione dell'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

L'utilizzatore è il soggetto che, concludendo il contratto con il somministratore, si avvale della prestazione dei lavoratori negli ambiti e secondo le modalità previste dalla legge.

Il lavoratore svolge, per tutta la durata della somministrazione, la propria attività nell'interesse dell’utilizzatore, secondo le modalità e sotto il controllo dello stesso.

Il contratto di somministrazione può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
  • per lavori di pulizia, custodia, portineria;
  • per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
  • per servizi di assistenza e cura alla persona;
  • per servizi di ristorazione;
  • per servizi di trasporto di persone, macchinari, merci;
  • per la gestione di biblioteche, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
  • per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
  • per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
  • per la gestione di call-center;
  • per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti;
  • per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari;
  • per tutte le attività connesse alla fase di avvio di una nuova attività;
  • per particolari attività produttive;
  • in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Diversamente dalla prima tipologia, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche nell'ambito dell'attività dell'utilizzatore.

Prinicpali tipologie di contratti di lavoro

Contratto a progetto
Il Contratto a progetto viene introdotto attraverso la riforma Biagi 

Contratto di apprendistato
E' un contratto di lavoro con lo scopo di formare i giovani

Contratto di formazione
Il contratto di formazione è a tempo determinato variabile

stageContratto part-time
E' un lavoro a tempo parziale rispetto a quello ordinario

contratto tirocinioContratto di tirocinio
I tirocini si possono attivare solo tramite alcuni soggetti promotori

Contratto di inserimento
Ha l'obiettivo di agevolare l'inserimento o il reinserimento lavorativo

Contratto intermittente
Permette al datore di lavoro di chiamare risorse per periodi variabili