Lo schema contrattuale del contratto di somministrazione di lavoro prevede, come nel lavoro interinale, l'interazione di tre diversi soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore.
E', quindi, previsto l’utilizzo di due tipologie contrattuali:
- un contratto di somministrazione di natura commerciale, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore;
- un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore.
Il
somministratore è un soggetto regolarmente autorizzato a svolgere l'attività e iscritto nell'apposita sezione dell'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
L'
utilizzatore è il soggetto che, concludendo il contratto con il somministratore, si avvale della prestazione dei lavoratori negli ambiti e secondo le modalità previste dalla legge.
Il
lavoratore svolge, per tutta la durata della somministrazione, la propria attività nell'interesse dell’utilizzatore, secondo le modalità e sotto il controllo dello stesso.
Il contratto di somministrazione può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
- per lavori di pulizia, custodia, portineria;
- per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
- per servizi di assistenza e cura alla persona;
- per servizi di ristorazione;
- per servizi di trasporto di persone, macchinari, merci;
- per la gestione di biblioteche, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
- per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- per la gestione di call-center;
- per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti;
- per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari;
- per tutte le attività connesse alla fase di avvio di una nuova attività;
- per particolari attività produttive;
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Diversamente dalla prima tipologia,
la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche nell'ambito dell'attività dell'utilizzatore.