Somministrazione, o lavoratori in prestito
Il somministratore è un soggetto regolarmente autorizzato a svolgere l'attività e iscritto nell'apposita sezione dell'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
L'utilizzatore è il soggetto che, concludendo il contratto con il somministratore, si avvale della prestazione dei lavoratori negli ambiti e secondo le modalità previste dalla legge.
Il lavoratore svolge, per tutta la durata della somministrazione, la propria attività nell'interesse dell’utilizzatore, secondo le modalità e sotto il controllo dello stesso.
Il contratto di somministrazione può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa: per lavori di pulizia, custodia, portineria; per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico; per servizi di assistenza e cura alla persona; per servizi di ristorazione; per servizi di trasporto di persone, macchinari, merci; per la gestione di biblioteche, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; per la gestione di call-center; per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti; per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari; per tutte le attività connesse alla fase di avvio di una nuova attività; per particolari attività produttive; in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Diversamente dalla prima tipologia, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche nell'ambito dell'attività dell'utilizzatore